TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sentenza n. 154/2023 del 25-01-2023
principi giuridici
L'estinzione del credito pignorato per cause verificatesi successivamente al pignoramento è inopponibile al creditore pignorante, ai sensi dell'art. 2917 c.c., al fine di evitare atti dispositivi successivi da parte del debitore volti a disperdere un elemento costitutivo della sua garanzia patrimoniale già asservito, mediante il pignoramento, alla soddisfazione degli interessi del creditore pignorante.
In caso di intimazione di pagamento con precetto per una somma superiore a quella effettivamente dovuta, l'atto non è nullo per l'intero, ma limitatamente alla somma eccedente, rimanendo valido per la somma effettivamente dovuta, la cui determinazione spetta al giudice investito dell'opposizione.
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testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a Precetto: Limiti all'Opponibilità di Eventi Estintivi Successivi al Pignoramento
La pronuncia in esame affronta un'opposizione a precetto fondata su un'ordinanza di assegnazione somme emessa a seguito di un pignoramento presso terzi. La vicenda trae origine da un contratto di locazione, i cui canoni erano stati oggetto di pignoramento da parte di un creditore del locatore. Il conduttore, in qualità di terzo pignorato, aveva ricevuto un atto di precetto per il pagamento delle somme dovute in base all'ordinanza di assegnazione.
L'opponente contestava la debenza delle somme precettate, adducendo che, successivamente al pignoramento, il contratto di locazione era stato risolto dal proprietario e l'immobile era stato rilasciato. Sosteneva, inoltre, che dai canoni dovuti dalla data del pignoramento all'effettivo rilascio, era stata decurtata la somma versata a titolo di deposito cauzionale.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione nella sua impostazione principale, richiamando l'articolo 2917 del codice civile, il quale stabilisce che l'estinzione del credito pignorato per cause verificatesi successivamente al pignoramento non ha effetto in pregiudizio dei creditori. Il giudice ha precisato che tale norma non limita la libertà negoziale del terzo pignorato nei rapporti di durata, consentendo al conduttore di recedere dal contratto di locazione secondo le regole che lo disciplinano. Tuttavia, nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che l'opponente non aveva fornito prova adeguata dell'intervenuta risoluzione del contratto, né della comunicazione di tale risoluzione al conduttore, né della registrazione della risoluzione presso l'agenzia delle entrate. La sola produzione di una comunicazione via PEC non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l'opponibilità della risoluzione al creditore pignorante.
Pur rigettando l'opposizione nel merito, il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione in relazione alla quantificazione delle somme precettate. Ha rilevato che il creditore, dalle somme disponibili e trattenute, avrebbe dovuto provvedere all'imputazione del pagamento delle spese legali liquidate nell'ordinanza di assegnazione. Pertanto, ha rideterminato l'importo intimato, limitandolo alla somma capitale effettivamente dovuta, comprensiva delle spese per la copia dell'ordinanza di assegnazione e per la notifica, oltre al compenso per il precetto.
Infine, il Tribunale ha disposto la parziale compensazione delle spese processuali, ponendo i restanti due terzi a carico dell'opponente.
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